Articolo modificato dall’art. 22, comma 1, della L.R. 27/12/2019, n. 31 e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 3, della L.R. 23/04/2020, n. 8, così recitava:

“Articolo 19 - (Fondo rotativo “Progettualità Liguria” per piccoli comuni ed enti parco)

1. Al fine di favorire l’accesso ai fondi della programmazione europea, statale e regionale è istituito il Fondo rotativo per lo sviluppo della progettualità dei piccoli comuni, degli enti parco regionali e degli altri enti gestori delle aree protette della Liguria, di seguito denominato “Fondo”.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l’utilizzo delle risorse del Fondo da destinarsi:

a) all’anticipazione delle spese relative ad interventi, azioni e progetti che abbiano ottenuto un finanziamento a valere su fondi regionali, nazionali ed europei, per consentire l’avvio immediato degli investimenti stessi;

b) all’anticipazione delle spese di progettazione finalizzate ad accedere a finanziamenti regionali, statali ed europei.

3. I soggetti beneficiari del Fondo sono:

a) comuni con popolazione residente inferiore ai 3.000 abitanti;

b) enti gestori delle aree naturali protette ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e successive modificazioni e integrazioni;

c) abrogata

4. Il Fondo è istituito presso FI.L.S.E. S.p.A. con una dotazione iniziale pari ad euro 1.000.000,00. Il Fondo potrà altresì essere implementato attraverso l’apporto di nuove risorse pubbliche europee, statali o regionali. Il Fondo, avente natura rotativa, è ricostituito attraverso la restituzione da parte dei beneficiari delle risorse anticipate.

5. All’anticipazione delle risorse del Fondo, concessa senza interessi, è applicato un onere istruttorio a titolo di contribuzione per il funzionamento del Fondo stesso, determinato e aggiornato con provvedimento della Giunta regionale.

6. La gestione del Fondo è affidata a FI.L.S.E S.p.A. con provvedimento della Giunta regionale che stabilisce le modalità attuative del Fondo stesso, le modalità di gestione da parte di FI.L.S.E. S.p.A., nonché le modalità di copertura dei relativi costi.

7. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate in euro 7.500,00 per l’anno 2019, sono allocate al Titolo 03 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

8. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’anno 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.”

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