Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 05/08/2014, n. 21 e, successivamente, abrogato in seguito all’abrogazione dell’art. 5 della L.R. 21/2014.

In seguito, la Sent. Corte. Cost. 14/07/2015, n. 149 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della L.R. 21/2014.

L’articolo 24-bis così recitava: “Art. 24 bis (Disposizioni urgenti per gli impianti di discarica) - 1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modificazioni ed integrazioni, i gestori di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non siano in grado di assicurare, tramite idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti prima della collocazione in discarica, la separazione fra la frazione secca e la frazione umida e la successiva stabilizzazione di quest’ultima, devono presentare alla Regione e alla Provincia competente per territorio, entro la data del 30 settembre 2014, programmi di adeguamento, con i seguenti contenuti:

a) indicazione dei sistemi di trattamento attualmente praticati;

b) interventi di adeguamento necessari;

c) il crono-programma di realizzazione degli interventi di adeguamento, la cui conclusione deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

2. I comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti residenti, che conferiscono i propri rifiuti indifferenziati agli impianti di discarica, devono presentare alla Regione e alla Provincia competente per territorio, entro la data del 31 ottobre 2014, programmi organizzativi che devono indicare:

a) le azioni rivolte ad incrementare la raccolta differenziata delle frazioni riciclabili al fine di raggiungere i risultati previsti dalla vigente normativa;

b) le azioni finalizzate all'avvio o al potenziamento della raccolta differenziata della frazione organica, con il conseguente conferimento, a partire dal 1° gennaio 2015, a specifici impianti di trattamento diversi dalle discariche;

c) la determinazione e relativa tempistica della percentuale di intercettazione della frazione organica da raggiungere.

3. La Provincia competente per territorio provvede, entro dieci giorni dal ricevimento dei programmi di adeguamento e dei programmi organizzativi, ad indire, previa verifica della completezza della documentazione, una conferenza di servizi a cui partecipa anche la Regione.

Nell’ambito della conferenza di servizi vengono contestualmente adottati i provvedimenti in merito a:

a) i programmi di adeguamento di cui al comma 1;

b) i programmi organizzativi di cui al comma 2;

c) le necessarie modifiche ed integrazioni ai provvedimenti autorizzativi in corso, comprensive delle prescrizioni in ordine al monitoraggio dell'attuazione degli interventi programmati.

La conferenza di servizi deve concludersi entro il 31 dicembre 2014.

4. I comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti residenti presentano comunque il programma organizzativo entro il 31 dicembre anche tramite le aree territoriali omogenee di cui all’articolo 16 ove già operative. Tali programmi, trasmessi alla Provincia competente e alla Regione, sono valutati entro sessanta giorni dal ricevimento.

5. Gli impianti di discarica continuano ad operare con le modalità operative previste dai provvedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

6. Successivamente all’approvazione dei programmi di adeguamento, gli impianti di discarica possono operare nei limiti e con le modalità stabilite nei provvedimenti autorizzativi modificati ed integrati ai sensi del comma 3.

7. La mancata presentazione dei programmi di adeguamento di cui al comma 1 da parte dei gestori delle discariche nei termini indicati, ovvero la mancata approvazione di detti programmi nell'ambito della conferenza di cui al comma 3, comporta la immediata decadenza ope legis dell’autorizzazione all’esercizio.

8. La mancata realizzazione degli interventi per il trattamento dei rifiuti nei termini previsti comporta la sospensione ope legis dell’autorizzazione all’esercizio.

9. La mancata presentazione o approvazione dei programmi organizzativi di cui al comma 2 da parte dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ovvero la mancata realizzazione degli interventi per la raccolta differenziata nei termini previsti, comporta il divieto di conferimento dei rifiuti indifferenziati negli impianti di discarica.

10. L’applicazione del divieto di cui al comma 9 avviene sulla base delle informazioni fornite da parte della Regione ai gestori degli impianti di discarica.

11. In ogni caso il conferimento dei rifiuti presso impianti di discarica deve avvenire nel rispetto di quanto indicato dal decreto del Ministro dell’ambiente 27 settembre 2010 (Ammissibilità dei rifiuti in discarica).”

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