Articolo abrogato dal Reg. R. 29/09/2014, n. 22, così recitava:

"Art. 12 (Verifica della soddisfazione dell’ospite negli alberghi) — 1. Al fine di migliorare il sistema di ospitalità del territorio e fornire un’offerta turistica alberghiera più qualificata in grado di soddisfare le più diversificate esigenze in ordine al comfort delle strutture e all’efficienza dei servizi, gli alberghi si dotano di uno o più sistemi di verifica della soddisfazione dell’ospite, secondo i sistemi valutativi di cui all’allegato A2. L’adozione di tali sistemi è facoltativa per gli alberghi con livello di classificazione inferiore a quattro stelle.

2. I dati acquisiti ai sensi del comma 1, nel rispetto della normativa vigente e secondo procedure da concordare con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono essere utilizzati dall’Osservatorio regionale del Turismo di cui all’articolo 20 della L.R. 13/2007 al fine di permettere un costante monitoraggio della qualità della soddisfazione dei turisti e fornire alle imprese elementi utili alla programmazione delle loro attività."

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