Articolo modificato dall’art. 3, commi 1-4, della L.R. 02/04/2003, n. 10; dall’art. 19, comma 1, della L.R. 24/12/2008, n. 32 e, successivamente, abrogato dall’art. 2, comma 32, della L.R. 14/07/2014, n. 7, così recitava:

"Art. 4 (Sezione aree naturali protette)

1. Nell’ambito del comitato tecnico scientifico per l’ambiente previsto dall’articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, è istituita una sezione specializzata in materia di aree naturali protette, denominata "sezione aree naturali protette", di cui fanno parte, scelti tra i componenti del comitato stesso:

a) l’esperto in botanica;

b) l’esperto in fauna;

c) il geologo;

d) l’esperto in scienze forestali;

e) l’esperto in ecologia marina;

f) il giurista esperto in diritto amministrativo;

g) l’architetto esperto in pianificazione territoriale;

h) l’archeologo, designato dalla sovrintendenza archeologica per il Lazio;

h-bis) l'architetto designato dalla sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio;

i) l’esperto in tutela e gestione di aree naturali protette;

j) il funzionario rappresentante del coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato;

k) il dirigente della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette.

2. La sezione aree naturali protette è altresì composta da:

a) un esperto paesaggista;

b) un esperto in economia urbana e territoriale;

c) un esperto dottore in scienze agrarie;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela ambientale;

e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi tecnici per la pianificazione comunale;

f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di foreste, caccia e pesca;

g) tre esperti particolarmente qualificati in tutela e gestione di aree naturali protette;

h) un esperto in zootecnia.

3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di ambiente per i componenti di cui alle lettere a), b) e g) e dell’Assessore competente in materia di agricoltura per i componenti di cui alle lettere c) e h), sentite le rispettive commissioni consiliari nonché le rappresentanze regionali dell’associazione nazionale comuni d’ltalia (ANCI), dell’unione province d’ltalia (UPI), dell’unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), delle organizzazioni professionali agricole, dell’unione nazionale associazioni venatorie italiane (UNAVI) in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute, degli ordini professionali e delle associazioni ambientaliste di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modifiche.

3-bis. Gli esperti di cui ai commi 1 e 2 devono essere in possesso del diploma di laurea ed avere svolto per almeno cinque anni attività professionale nelle materie di rispettiva competenza.

4. La sezione aree naturali protette è convocata e presieduta dall’Assessore regionale competente in materia di ambiente o da un funzionario regionale suo delegato.

5. La sezione aree naturali protette esprime, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, pareri obbligatori:

a) sulla classificazione delle aree naturali protette di cui all’articolo 5;

b) sulla redazione ed integrazione del piano regionale delle aree naturali protette di cui all’articolo 7;

c) sulle iniziative per l’istituzione di nuove aree naturali protette;

d) sugli strumenti di pianificazione territoriale naturalistica e forestale relativi alle aree naturali protette istituite, nonché sui rispettivi regolamenti, di cui agli articoli 26, 27 e 30;

e) sulle autorizzazioni relative alle misure di salvaguardia previste dall’articolo 8 nonché sui prelievi ed abbattimenti faunistici all’interno delle aree naturali protette, di cui all’articolo 27, comma 3;

f) sui piani, sui programmi e sulle misure di disciplina delle attività all’interno delle aree contigue di cui all’articolo 10, comma 1;

g) sugli statuti degli enti di gestione di cui all’articolo 17;

h) sui criteri per l’utilizzazione del patrimonio forestale di cui all’articolo 33 e sui criteri di protezione della fauna.

6. Tutti i pareri espressi dalla sezione aree naturali protette vengono trasmessi dalla Giunta regionale alla competente Commissione consiliare.

7. Decorso il termine di cui al comma 5, si procede indipendentemente dall’acquisizione del parere.

8. La sezione aree naturali protette si esprime, altresì, ogni qualvolta il Consiglio regionale, la Giunta regionale e gli organismi di gestione delle aree naturali protette lo ritengano opportuno nelle materie indicate al comma 5.

9. Fino all’insediamento della sezione aree naturali protette, i pareri previsti nei commi 5 e 8 sono espressi dal comitato tecnico scientifico per l’ambiente, sezione specializzata per il settore conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale."

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