Articolo inserito dall’art. 23, comma 1, della L.R. 10/08/2016, n. 12 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 07/08/2020, n. 8, così recitava:

“Art. 26-bis - (Misure finalizzate alla razionalizzazione del "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta")

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, in materia di istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative realizzate in ambito regionale, il "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta" di cui al protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Regione, approvato con Delib.G.R. 7 luglio 2015, n. 334, è incardinato presso l'Agenzia, Area "112 N.U.E. - Numero Unico dell'Emergenza".

2. Per assicurare le predette attività, per il "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta" è definito un contingente di personale nel limite massimo di duecento unità, di cui non oltre cento unità provenienti dalle aziende sanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale in posizione di comando. Il limite del contingente viene rivalutato annualmente sulla base delle chiamate ricevute dalle centrali, conformemente a quanto previsto dal disciplinare tecnico operativo definito nell'ambito dei lavori della commissione di cui all'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche, nonché sulla base degli standard europei delle centrali offerenti servizi equivalenti.

3. Il personale destinato a tale servizio, prima di diventare un operatore NUE 112 deve partecipare e superare positivamente un percorso formativo che prevede una sessione teorica e una sessione pratica, con simulazione e affiancamento sul campo durante le quali sono previsti test di valutazione. Dalla previsione di cui al precedente periodo non devono derivare oneri a carico del bilancio regionale.

4. La Giunta regionale riferisce semestralmente alla commissione consiliare competente per materia, con un apposito report, i dati dell'attività dei call center NUE 112 presenti sul territorio.

5. Tale contingente è coperto, oltre che con personale proveniente dai ruoli delle aziende sanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale, anche con unità di personale proveniente dalla Regione nonché con personale proveniente dalla società LazioCrea S.p.A., nell'ambito del vigente contratto di servizio, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

6. Fermo restando il limite di contingente di cui al comma 2, allo scopo di garantire il miglior servizio possibile, nella scelta del personale per le centrali uniche di risposta nelle città di Roma e Frosinone deve essere tenuto conto del personale già impiegato nella centrale di Roma dal momento della sua attivazione e delle relative professionalità già acquisite.

7. Il trattamento accessorio del personale in comando è corrisposto dalla Regione, mentre il trattamento economico fondamentale, soggetto a rimborso, è corrisposto dall'amministrazione di provenienza.

8. Agli oneri relativi alle spese di personale di cui al comma 7, stimati in 1.000.000,00 euro per l'anno 2016 ed 3.300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) per l'anno 2016, a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nel programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile";

b) per l'anno 2017, per euro 1.100.000,00 a valere sulle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma 01 della missione 11 e per euro 2.200.00,00 mediante le risorse iscritte nel programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti" che confluiscono nel predetto programma 01 della missione 11;

c) per l'anno 2018, mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma 01 della missione 20 che confluiscono nel programma 01 della missione 11.

9. Al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo provvede l'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l'Assessore competente in materia, sentito l'Assessore competente in materia di bilancio, riferisce, con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale, in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con successiva proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore competente in materia, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla rideterminazione degli oneri derivanti dalla presente legge ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa cui al presente articolo.

10. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fornite direttive sull'assetto organizzativo del "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta", nelle centrali uniche di risposta nelle città di Roma e di Frosinone, conformemente al disciplinare tecnico-operativo definito nell'ambito dei lavori della Commissione di cui all'articolo 75-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 259/2003 nonché disposizioni transitorie di adeguamento delle attività in corso.”

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