Articolo aggiunto dall’art. 6, comma 1, della L.R. 23/11/2006, n. 17 e, successivamente, abrogato dalla L.R. 16/12/2011, n. 16, così recitava:

“Art. 103-bis - (Individuazione delle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento” e successive modifiche)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera i), del d.lgs. 59/2005, è delegata alle province la competenza a rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale per le attività industriali di cui all’Allegato I al citato decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. Nell’esercizio della suddetta funzione le province possono avvalersi del supporto tecnico-analitico fornito dall’ARPA nonché del comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche.

2. Il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per le attività industriali elencate nel punto 5 dell’Allegato I al d.lgs. 59/2005 è riservato alla Regione ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).”

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