Ai sensi dell’art. 1, comma 22, della L.R. 06/08/2012, n. 12 le graduatorie degli interventi di edilizia agevolata previsti in programmi adottati dalla Giunta regionale conservano la loro efficacia, con riferimento alle cooperative edilizie destinatarie dei relativi finanziamenti, a condizione che abbiano provveduto a ripianare l’eventuale perdita di bilancio dell’esercizio finanziario previsto dai bandi all’atto dell’approvazione del bilancio medesimo. Per gli interventi, il termine previsto dal presente comma, decorre dalla data del 31 agosto 2012.

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