L’articolo 28 e l’allegato A sono stati abrogati dalla L.R. del 30/07/2009 n.13. L’allegato A così recitava: “ Sono da considerarsi impianti a struttura semplice quelli che non risultano in contrasto con le previsioni urbanistiche comunali e che:

a) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale e regionale;

b) non rientrano tra gli impianti soggetti alla disciplina in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989);

c) non sono soggetti alla disciplina sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; legge 19 maggio 1997, n. 137; articoli 18 e 21 della legge 128/1998);

d) non rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima e seconda classe (articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).”

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