Articolo prima sostituito dalla L.R. 09/08/2012, n. 15 e poi abrogato dalla L.R. 08/04/2016, n. 4, così recitava:

“Art. 53 - (Consistenza degli esercizi) - 1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio sulle aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell’autorizzazione e ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal Comune alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Per tali adempimenti, gli operatori comunicano al competente Comune, entro trenta giorni, ogni cambiamento inerente la loro attività.”

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