Articolo sostituito prima dalla L.R. 20/11/2008, n. 13, poi dalla L.R. 10/11/2015, n. 26 con efficacia fino al 1° ottobre 2016 ed in seguito dalla L.R. 08/04/2016, n. 4 con efficacia dal 1° ottobre 2016.

In seguito la Sentenza C. Cost. 10/05/2017, n. 98 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

Nella precedente versione l’articolo così recitava:

“1. Ogni operatore commerciale può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.

2. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all’obbligo di chiusura di cui al comma 2:

a) nelle domeniche e festività del mese di dicembre;

b) fino a un massimo di venticinque giornate domenicali e festive, ulteriori a quelle del mese di dicembre, previa comunicazione al Comune dell’elenco delle giornate di apertura prescelte.

4. Gli esercenti rendono noto al pubblico e alla clientela l’elenco di cui al comma 3, lettera b), mediante prospetto informativo esposto all’interno e comunque leggibile dall’esterno dei locali.

5. Ogni modifica delle giornate di apertura prescelte e, comunque, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 3, lettera b), è comunicata al Comune fino a quarantotto ore prima dell’apertura ed è riportata nel prospetto informativo, secondo le modalità di cui al comma 4.

6. I Comuni determinano le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 3, lettera b), 4 e 5.

7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano comunque la chiusura obbligatoria nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.”

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