Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 19, così recitava:

“Art. 60 - (Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita)

1. I Comuni, sentito il parere delle associazioni degli editori e dei distributori, nonché delle organizzazioni sindacali dei rivenditori e dei consumatori, redigono i Piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, in base ai seguenti criteri:

a) consistenza della popolazione residente, densità demografica, numero delle famiglie e presenza di popolazione fluttuante non residente, comprese le correnti turistiche stagionali e permanenti;

b) suddivisione del territorio comunale in zone e, nell'ambito di queste, di eventuali aree funzionali con le seguenti caratteristiche: a) centro urbano, b) area intermedia tra centro e periferia, c) area periferica, d) area all'interno di strutture scolastiche e universitarie, e) area rurale o montana;

c) caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona con particolare riguardo a: previsioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti; assetto viario e delle comunicazioni; grandi strutture di traffico (stazioni ferroviarie, autostradali, aeroporti, porti, centri annonari e doganali); strutture scolastiche e universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, insediamenti industriali, commerciali, ricettivi,ovvero genericamente produttivi;

d) situazione determinatasi nell'ultimo biennio, individuata se necessario per singola zona, in relazione a: andamento delle vendite, anche sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori; numero, localizzazione, densità e caratteristiche tipologiche dei punti di vendita esistenti;

d-bis) promozione della competitività, accessibilità e sostenibilità dei punti vendita allocati e da allocarsi nel territorio comunale, eventualmente riferiti alle singole zone di cui alla lettera b).

2. I Piani individuano, inoltre, i criteri di priorità al fine del rilascio dell’autorizzazione in caso di domande concorrenti, nonché i prodotti complementari individuati in base agli usi locali. N11

3-5. Commi abrogati dalla L.R. 20/11/2008, n. 13.

6. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 22, relativamente alla vendita di quotidiani e periodici tramite distributori automatici.

7. I Comuni, decorso un biennio dalla redazione del Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi, verificano, se necessario per singola zona, la situazione del settore, tenuto conto dell'andamento delle vendite, anche sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori, concernenti numero, localizzazione, densità e caratteristiche tipologiche dei punti di vendita esistenti.”

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