Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 19, così recitava:

“Art. 86 - (Tutela, salvaguardia e valorizzazione delle aree urbane)

1. I Comuni predispongono progetti di valorizzazione delle aree urbane al fine di mantenere, rivitalizzare e incentivare lo sviluppo della loro rete commerciale, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere:

a) interventi di riqualificazione dei centri urbani consistenti in opere di urbanizzazione primaria, e di arredo urbano, con particolare riguardo alla realizzazione di parcheggi e infrastrutture che favoriscano la fruibilità dei centri urbani, e progetti integrati finalizzati alla valorizzazione, sostegno e sviluppo dell'economia;

b) interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

c) interventi edilizi di recupero di proprietà comunali tendenti al riuso di edifici dismessi anche per l'inserimento di nuove attività, per favorire un'adeguata presenza delle diverse tipologie distributive e merceologiche;

d) realizzazione di infrastrutture non permanenti, anche di copertura, volte alla valorizzazione dei centri storici e alla relativa fruibilità commerciale e turistica, nonché al servizio di centri di supporto per famiglie e di aree gioco;

e) realizzazione di servizi di trasporto gratuito all'interno dei centri urbani;

f) interventi di promozione dei servizi di prossimità nei centri urbani, nelle zone montane o rurali svantaggiate individuate dai Comuni, con particolare riguardo all'attivazione e al sostegno di esercizi polifunzionali;

g) interventi a sostegno delle attività di formazione, aggiornamento professionale e assistenza tecnica agli operatori, con possibile delega per la gestione diretta di tali attività ai CAT;

h) interventi per migliorare le caratteristiche delle insegne delle vetrine e gli elementi di arredo esterni dei negozi, nonché per classificare e valorizzare i locali storici;

i) interventi di promozione di marketing urbano e di programmazione delle manifestazioni e degli eventi connessi, con particolare riguardo alle iniziative che integrino l'offerta commerciale con quella turistica e culturale e a quelle a sostegno dei consumatori;

j) interventi diretti a favorire gli insediamenti commerciali destinati alle piccole e medie imprese.

3. Nella definizione delle priorità per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, nell'ambito dei finanziamenti previsti dai diversi strumenti normativi regionali, viene data priorità in primo luogo agli interventi oggetto di specifici accordi di programma finanziati sia con capitali pubblici che privati, in secondo luogo agli interventi oggetto di accordi di programma finanziati solo con capitali pubblici e, a seguire, ai progetti di cui al comma 1 che siano strutturati integrando gli interventi di riqualificazione urbana di cui al comma 2, lettera a), con uno o più altri interventi di cui al comma 2. In ogni caso ai progetti integrati viene garantita priorità rispetto ai progetti singoli.”

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