Articolo abrogato dalla L.R. 08/04/2016, n. 4, così recitava:

“Art. 54 - (Disposizioni procedimentali) - 1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni del titolo III e del titolo VI.

2. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente titolo, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).”

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