Articolo abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 29, così recitava:

“Art. 16 - (Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, da liquidarsi, per le quote non erogate, in base alla progressione della spesa.

2. Per la conversione degli incentivi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale predispone un Programma triennale, a scorrimento annuale, redatto secondo le disposizioni del presente articolo.

3. La conversione è esclusa nell'ipotesi in cui l'ente abbia fatto ricorso al mercato finanziario per attualizzare l'incentivo, qualora il finanziamento non sia già stato estinto. In ogni caso la conversione non è ammissibile per la quota di incentivo destinata a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento.

4. Per le finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per provvedere alla copertura finanziaria delle quote di contributo finanziate dai bilanci successivi a quello corrente, è istituito il Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali.

5. Il Programma triennale di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito il Consiglio delle autonomie locali ed è elaborato sulla base delle segnalazioni degli incentivi convertibili presentate dalle Direzioni centrali che hanno concesso gli incentivi medesimi.

6. II Programma di cui al comma 2:

a) individua le linee contributive per gli investimenti degli enti locali ammissibili alla conversione;

b) individua i criteri per la definizione dell'ordine di precedenza di ammissione alla conversione, tenuto conto delle fasi di studio, progettazione ed esecuzione degli investimenti, del valore dei medesimi;

c) ammette al procedimento di conversione, tramite l'indicazione dei relativi decreti di impegno, gli incentivi la cui conversione, tenuto conto delle annualità successive a quella in corso al momento di adozione della deliberazione, risulti interamente finanziabile dalle dotazioni del fondo di cui al comma 4, con la possibilità di ammettere al procedimento l'incentivo collocato in posizione successiva, qualora la conversione del precedente non risulti interamente finanziabile.

7. Le segnalazioni delle Direzioni centrali di cui al comma 5 indicano, per ogni contributo da convertire:

a) il decreto di impegno sotteso al provvedimento di concessione dell'incentivo e il capitolo di spesa ove l'impegno è stato registrato;

b) il ruolo di spesa fissa eventualmente emesso a valere sull'impegno di cui alla lettera a);

c) l'ente locale beneficiano dell'incentivo;

d) l'oggetto dell'investimento;

e) il valore complessivo dell'investimento;

f) l'importo dell'incentivo regionale;

g) la quota dell'incentivo regionale eventualmente destinata a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento quantificata in via presuntiva;

h) l'ammontare delle annualità dell'incentivo successive all'esercizio in corso al momento di adozione della deliberazione;

i) lo stato di avanzamento dell'investimento;

l) la circostanza che l'ente beneficiato non abbia fatto ricorso al mercato finanziario per attualizzare l'incentivo ovvero che abbia estinto il finanziamento contratto a tal fine.

8. Gli enti locali interessati manifestano la volontà di aderire al Programma di cui al comma 2 entro quindici giorni dalla sua comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata.

9. Nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7, comma 2, è definito, per ciascun territorio, l'elenco degli incentivi riferiti alle linee contributive individuate nel Programma di cui al comma 2, per i quali gli enti locali hanno manifestato l'interesse alla conversione. L'elenco è redatto secondo l'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6, lettera b), e riporta l'ammontare delle annualità di incentivo successive all'esercizio di stipulazione dell'intesa.

10. Conseguentemente alla formulazione delle segnalazioni di cui al comma 5 e nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 9, il responsabile della gestione della spesa sospende i ruoli di spesa fissa eventualmente emessi in relazione agli incentivi dei quali è chiesta la conversione.

11. Con proprio decreto l'Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti all'intesa di cui al comma 9 e, in particolare, sulla base delle risultanze della stessa e per ciascuno degli incentivi ammessi alla conversione:

a) istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli destinati al pagamento della quota di incentivo finanziata ai sensi del comma 4 e provvede alla loro programmazione;

b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di incentivo finanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui alla lettera a).

12. Il responsabile della gestione della spesa relativa all'incentivo sulla base dell'intesa adotta il provvedimento di conversione e:

a) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell'esercizio in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 conferma l'impegno già assunto;

b) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza negli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 disimpegna le relative somme;

c) impegna le somme iscritte ai sensi del comma 11.

13. Sono oggetto del disimpegno di cui al comma 12, lettera b), anche le quote di incentivo originariamente destinate a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento.

14. Successivamente, con proprio decreto, l'Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a stornare, per ciascuna annualità del bilancio pluriennale, le quote di stanziamento resesi disponibili con il disimpegno di cui al comma 12, lettera b), in favore del fondo di cui al comma 4.

15. L'erogazione dei contributi convertiti ai sensi del presente articolo è effettuata in base all'effettivo fabbisogno dell'ente beneficiario, dimostrato dallo stato di avanzamento della spesa.

16. L'intesa di cui al comma 9 può disporre che l'erogazione del contributo avvenga tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali di cui all’articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). In tale ipotesi si applicano in ogni caso le procedure previste dai commi 12, 13 e 14, e il decreto dell'Assessore competente in materia di finanze di cui al comma 11:

a) istituisce, se necessario, gli opportuni capitoli di spesa per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui all’articolo 28 della legge regionale 13/2014 e provvede alla loro programmazione;

b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di contributo finanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9, come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui alla lettera a);

c) modifica d'ufficio gli impegni individuati dall'intesa di cui al comma 9, limitatamente alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell'esercizio in corso al momento dell'adozione dell'intesa di cui al comma 9, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui alla lettera a), variandone il beneficiario e le relative codifiche.

16-bis. Nel caso di cui al comma 16 è trasferito al Fondo, nell’esercizio nel quale è adottata l’intesa di cui al comma 9, l’importo dell’incentivo ammesso al procedimento di conversione al netto della quota destinata a sollievo degli oneri finanziari come quantificata nell’intesa e delle somme eventualmente già corrisposte all’ente beneficiario. Il provvedimento di conversione del contributo è adottato successivamente al trasferimento delle risorse al Fondo con contestuale impegno delle relative risorse a valere sulla contabilità del Fondo medesimo.

16-ter. Nel caso di cui al comma 16 alle risorse dichiarate libere da vincoli di destinazione a seguito del provvedimento di conversione si applica l’articolo 28, comma 8-bis, della legge regionale 13/2014.

17. Il dimensionamento del fondo di cui al presente articolo tiene conto:

a) delle somme oggetto di restituzione da parte degli enti locali determinate dalla rinuncia all'incentivo in conto capitale per diversa valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento o per impossibilità al raggiungimento dell'interesse pubblico medesimo;

b) delle eventuali economie di spesa sul bilancio regionale conseguenti a disimpegni per le rinunce di cui alla lettera a).”

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