Articolo abrogato dall’art. 17, comma 8, della L.R. 10/11/2015, n. 26, così recitava:

Art. 81 - Inserimento dell'articolo 2-bis nella legge regionale 23/2005

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 23/2005 è inserito il seguente:

“Art. 2-bis esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) gli immobili per i quali le norme dello strumento urbanistico impongano il solo restauro e risanamento conservativo, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 192/2005, implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

c) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, nei casi in cui gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo altrimenti non impiegabili;

d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se destinati in parte non preponderante agli usi tipici del settore civile;

e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore o uguale a 50 metri quadrati;

f) gli ampliamenti, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti inferiore o uguale al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia inferiore o uguale a 50 metri quadrati;

g) i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, limitatamente alle porzioni di edificio non adibite a uffici o a usi assimilabili e, comunque, scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

h) le unità immobiliari e gli edifici per i quali sia stata dichiarata l'inabitabilità o l'inagibilità;

i) i ruderi;

j) gli edifici oggetto di trasferimento a titolo oneroso, destinati alla demolizione.”.”

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