Articolo abrogato dall’art. 105, comma 1, della L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

Art. 37 - Modifiche alla legge regionale 2/2002

1. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente: “7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento.”;

b) al comma 2 dell'articolo 65 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo dopo le parole “l'ufficio di ricevimento” è aggiunta la seguente: “principale”;

2) nel quarto periodo dopo le parole “l'ufficio di ricevimento” è aggiunta la seguente: “principale”;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 85 è aggiunto il seguente: “1-bis. E' altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria.”.”

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