Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 18/03/2011, n. 3, così recitava:

Art. 75 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 28/2004 [13].

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), è sostituito dal seguente:

«4. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, in assenza di esso o in mancanza della sua revisione annuale, i Comuni possono autorizzare la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonché del regolamento.»”.

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