Articolo abrogato dall'art. 10, comma 3, della L.R. 05/12/2008, n. 16, così recitava:

“Art. 11 - 1. L'adeguamento degli impianti esistenti segue i seguenti criteri:

a) entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti con apparecchi d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 400 watt non rispondenti ai criteri indicati all'articolo 8 sono sostituiti o modificati; b) entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti d'illuminazione con apparecchi con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 150 watt ma inferiore a 400 watt non rispondenti ai criteri indicati all'articolo 8 sono sostituiti o modificati; c) entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti con apparecchi d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza inferiore a 150 watt, esclusi quelli ricadenti nella deroga di cui all'articolo 8, comma 4, non rispondenti ai criteri indicati dall'articolo 8, commi 2 e 3, sono sostituiti o modificati.   2. La priorità della bonifica degli impianti di grande inquinamento luminoso di cui all'articolo 4 va eseguita rispettando i criteri tecnici per i nuovi impianti definiti all'articolo 8.   3. Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e dall'articolo 8.   4. Al fine di favorire la riduzione del consumo energetico e qualora le condizioni di sicurezza non vengano compromesse, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitré. La riduzione del valore della luminanza media mantenuta, indipendentemente dall'indice percentuale di traffico, avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme UNI 10439.”

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