Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 14/11/2014, n. 24, così recitava:

“Art. 19 - (Compiti)

1. L'Autorità per la vigilanza opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e svolge attività di valutazione della qualità dei servizi e di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

2. L'Autorità per la vigilanza svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) elabora standard relativi alla qualità del servizio comuni a tutte le Autorità d'ambito;

b) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;

c) elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio pubblico di cui all'articolo 20;

d) effettua una valutazione comparata dell'attività svolta da ciascuna Autorità d'ambito, anche in rapporto alle relative spese di funzionamento;

e) segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra Autorità d'ambito e i gestori dei servizi, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

f) individua situazioni di criticità e inadeguato funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;

g) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico;

h) definisce parametri di valutazione del servizio idrico e delle politiche tariffarie;

i) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini;

j) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21;

k) predispone una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, e sull'attività svolta, da inviare al Consiglio regionale, agli enti locali, alle Autorità d'ambito e agli altri soggetti interessati. La relazione annuale sullo stato dei servizi idrici è predisposta avvalendosi anche dei dati e delle informazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 24, comma 7;

l) predispone, entro l'ultimo semestre di attività, una relazione quinquennale che verifichi la rispondenza tra investimenti realizzati e politiche tariffarie applicate.

3. L'Autorità per la vigilanza può richiedere alle Autorità d'ambito e ai soggetti gestori dei servizi idrici, che sono tenuti a fornirli, di norma entro trenta giorni dalla richiesta, informazioni e documenti sulla loro attività.

4. L'Autorità per la vigilanza collabora con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 36/1994. A tal fine possono essere stipulate apposite convenzioni.

5. L'Autorità per la vigilanza propone alla Giunta regionale criteri e indirizzi per la composizione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 21, e disciplina il sistema dei rapporti e delle forme di collaborazione con i Comitati consultivi stessi, nonché con le ulteriori forme associative nelle quali gli utenti e i consumatori siano organizzati.

6. La relazione annuale dell'Autorità per la vigilanza è diffusa con mezzi telematici e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.”

Dalla redazione

  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Il contratto di locazione commerciale, aspetti generali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino