Articolo abrogato dalla L.R. 22/05/2015, n. 12. L’articolo 32 così recitava: “Art. 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali) - 1. Partecipano alle attività del Consiglio delle autonomie locali i presidenti delle Province e i sindaci dei Comuni di cui all'articolo 31 o un componente della giunta o del consiglio del rispettivo ente locale, da essi delegato.

1-bis. Le sedute del Consiglio delle autonomie sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza, che può svolgere funzioni consultive nei confronti della Regione, secondo le norme previste nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 33.

3. La qualità di componente del Consiglio delle autonomie locali non comporta il diritto a compensi a carico della Regione.

4. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche richiesti dal medesimo.”

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