Articolo aggiunto dall’art. 10, comma 32, della L.R. 11/08/2011, n. 11 e, successivamente, abrogato dall'art. 65, comma 1, della L.R. 17/07/2015, n. 18, così recitava:

“Art. 28-bis - (Incentivazione dei percorsi di fusione)

1. L’Amministrazione regionale favorisce la fusione dei Comuni mediante la promozione di una cultura sovracomunale e l’incentivazione di percorsi di sviluppo del territorio e di potenziamento dei servizi a livello sovracomunale.

2. Per la promozione di cui al comma 1 la Regione supporta i Comuni, anche attraverso l’organizzazione di specifici eventi.

3. Lo stanziamento annuale previsto nel bilancio regionale per l’incentivazione dei percorsi di fusione tra Comuni di cui al comma 1 è assegnato:

a) per sensibilizzare la cittadinanza sugli obiettivi di fusione e sui relativi effetti;

b) per interventi prontamente realizzabili volti a migliorare l’integrazione anche infrastrutturale delle sedi e dei servizi nell’ottica della creazione di un unico ente comunale;

c) per migliorare l’offerta dei servizi resi all’utenza.

4. I Comuni interessati al percorso di fusione informano la Regione, entro il 15 febbraio di ogni anno, della volontà di accedere al finanziamento di cui al comma 3, specificando i Comuni coinvolti e le attività di gestione sovracomunale sperimentate.

5. L’ammontare del finanziamento regionale per ciascun percorso e le modalità per il suo utilizzo sono definite, entro il 31 maggio di ogni anno e previa deliberazione della Giunta regionale, con protocolli d’intesa stipulati tra la Regione e gli enti locali interessati. La Giunta, anche in relazione alle richieste ricevute, quantifica l’assegnazione per ciascun percorso di fusione sulla base del territorio e della popolazione dei Comuni coinvolti.

6. Il 10 per cento delle risorse assegnate per ciascun percorso di fusione è destinato a iniziative volte a sensibilizzare la popolazione ai sensi del comma 3, lettera a), il restante 90 per cento è destinato al finanziamento delle spese connesse alle finalità di cui al comma 3, lettere b) e c).

7. L’impegno di spesa è disposto entro sessanta giorni dalla stipulazione di ciascun protocollo. La liquidazione delle risorse spettanti per ciascun percorso per addivenire alla fusione è disposta in due rate:

a) la prima rata, corrispondente alla quota per iniziative di sensibilizzazione di cui al comma 3, lettera a), ad avvenuta trasmissione alla Regione della deliberazione dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum;

b) la seconda rata è erogata entro sessanta giorni dal referendum e solo nell’ipotesi in cui l’esito della consultazione risulti positivo in ciascuno dei Comuni interessati dalla stessa.

8. La rendicontazione dell’assegnazione regionale è disposta, ai sensi dell’ articolo 42 della legge regionale 7/2000, improrogabilmente entro un anno da ciascuna erogazione. L’eventuale residuo su ciascuna rata è restituito alla Regione.”

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