Articolo abrogato dalla L.R. 29/11/2019, n. 21.

L’articolo 28 così recitava:

“Art. 28 - (Fusioni di Comuni)

1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di Comuni o Unioni montane.

2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

3. Nei Comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinando anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

3-bis. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono assegnazioni finanziarie a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi o la realizzazione di opere pubbliche da parte di Comuni risultanti da fusione.

3-ter. I criteri di riparto dei trasferimenti ordinari dei Comuni prevedono specifici parametri atti a valorizzare in modo peculiare i Comuni risultanti da fusione.”

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