Articoli abrogati dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitavano:

Art. 75 - Sostituzione dell’articolo 102 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 102 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 102 - Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di stabilimento balneare

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l’esercizio di uno stabilimento balneare per finalità turistico - ricreative è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e riguardanti:

a) il godimento dei diritti civili e politici;

b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;

c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo;

d) l’essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 56 bis, in caso di somministrazione di alimenti e bevande;

e) il titolo di disponibilità dello stabilimento balneare;

f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) la denominazione e l’ubicazione dello stabilimento balneare;

h) la data prevista per l’inizio dell’attività.

2. Alla SCIA sono allegate:

a) una dichiarazione sostitutiva attestante l’attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell’attività da parte di un legale rappresentante o di un institore;

b) una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare;

c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata sull’apposito modulo approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e fornita dal Comune territorialmente competente, ai fini della classificazione dello stabilimento balneare e contenente l’indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui all’allegato “G” alla presente legge;

d) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo dello stabilimento balneare, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 8.

3. La SCIA è inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale 3/2002  e al decreto legislativo 59/2010 .

4. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.

5. Il Comune provvede ad acquisire d’ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

6. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990.

7. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione dello stabilimento balneare.

8. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare.”.

 

Art. 76 - Sostituzione dell’articolo 104 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 104 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 104 - Pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti

1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l’obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell’anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.”.

 

Art. 77 - Sostituzione dell’articolo 105 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 105 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 105 - Sanzioni amministrative

1. L’esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell’attività.

2. L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

3. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.

4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell’anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

5. Il Comune dispone la sospensione dell’attività di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l’attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all’articolo 102, commi 1 e 2;

c) in caso di recidiva ai sensi del comma 4.

6. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 102, comma 6, qualora accerti:

a) che l’attività è esercitata in mancanza di SCIA;

b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell’attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

7. L’esercizio dell’attività di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell’attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

8. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 1/1984 .

9. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.”.”

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