Articoli abrogati dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitavano:

Art. 58 - Sostituzione dell’articolo 63 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 63 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 63 - Certificazione di qualità

1. Fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Amministrazione regionale promuove la realizzazione di un sistema di certificazione di qualità su base volontaria che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio offerto, inteso anche come miglioramento e riqualificazione dell’offerta turistica nel senso della promozione del turismo accessibile, del turismo giovanile e didattico-naturalistico e della più ampia fruizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale del territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale promuove accordi con i Comuni, le Camere di commercio, anche per il tramite di Unioncamere FVG, la TurismoFVG, i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, i Consorzi turistici, gli operatori del settore e le associazioni di consumatori operanti sul territorio regionale.

3. Con regolamento regionale sono determinati:

a) i criteri e i parametri per la realizzazione del sistema di certificazione di qualità;

b) il procedimento per l’adesione volontaria al sistema di certificazione di qualità;

c) le procedure per la verifica e il controllo del mantenimento dei parametri di qualità.”.

 

Art. 59 - Modifiche all’articolo 65 della legge regionale 2/2002

1. All’articolo 65 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “da uno a cinque” sono sostituite dalle seguenti: “uno, due, tre, tre Superior, quattro, quattro Superior, cinque”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento del Comune sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più Comuni, dal Comune in cui ha sede l’ufficio di ricevimento principale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative sono ubicate solo nei Comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l’ufficio di ricevimento principale dell’albergo diffuso.”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le country house - residenze rurali di cui all’articolo 64, comma 7 bis, sono classificate in base ai requisiti minimi obbligatori indicati nell’allegato “A”, lettera A3, facente parte integrante della presente legge.”.

 

Art. 60 - Sostituzione dell’articolo 81 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 81 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 81 - Bed and breakfast

1. L’attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell’ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, privilegiando nell’offerta della prima colazione l’utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4  (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).

2. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:

a) categoria standard;

b) categoria comfort, se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell’allegato “B bis” di cui all’articolo 6 della legge regionale 13/2010 ;

c) categoria superior se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonché di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell’allegato “B bis” di cui all’articolo 6 della legge regionale 13/2010.

3. Ai fini del rispetto delle norme igieniche e sanitarie in materia di manipolazione di cibi e bevande, i titolari di bed and breakfast partecipano a corsi professionali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21  (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).”.

 

Art. 61 - Sostituzione dell’articolo 82 bis della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 82 bis della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 82 bis - Contributi

1. La Regione concede contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per un importo massimo di 6.000 euro per posto letto e comunque fino all’importo complessivo di 30.000 euro, per iniziative rivolte alla riqualificazione o all’ammodernamento dei locali adibiti o da adibirsi all’attività di bed and breakfast, comportanti lavori riconducibili agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), da realizzarsi a mezzo di idonea progettazione da produrre ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 14/2002, con esclusione degli interventi di nuova costruzione.

2. I progetti prevedono l’accessibilità ai portatori di handicap in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

3. Nelle spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono ammesse anche quelle sostenute per l’acquisto di arredi e attrezzature, purché strettamente connesse e dimensionate allo svolgimento dell’attività di bed and breakfast.

4. Ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7  (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.”.

 

Art. 62 - Modifica all’articolo 83 della legge regionale 2/2002

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 83 della legge regionale 2/2002 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico sono assicurati servizi essenziali quali l’erogazione di energia elettrica, acqua, gas, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente, nonché il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 metri sul livello del mare.”.

 

Art. 63 - Sostituzione dell’articolo 84 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 84 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 84 - Classificazione

1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico sono classificate in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell’allegato “C”, facente parte integrante della presente legge.”.

 

Art. 64 - Modifica all’articolo 85 della legge regionale 2/2002

1. Al comma 1 dell’articolo 85 della legge regionale 2/2002 le parole “case e appartamenti per vacanze” sono sostituite dalle seguenti: “unità abitative ammobiliate a uso turistico”.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino