Articoli abrogati dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitavano:

Art. 54 - Sostituzione dell’articolo 56 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 56 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 56 - Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di strutture ricettive turistiche

1. L’esercizio delle strutture ricettive turistiche disciplinate dalle norme del presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000  e riguardanti:

a) il godimento dei diritti civili e politici;

b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;

c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo;

d) l’essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 56 bis in caso di somministrazione di alimenti e bevande, e all’articolo 88;

e) il titolo di disponibilità della struttura ricettiva turistica;

f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) la denominazione e l’ubicazione della struttura ricettiva;

h) la data prevista per l’inizio dell’attività.

2. Alla SCIA sono allegate:

a) una dichiarazione sostitutiva attestante l’attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell’attività da parte di un legale rappresentante o di un institore;

b) una relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche della struttura;

c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive e forniti dal Comune territorialmente competente, ai fini della classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui agli articoli 64, 65, 67, 68, 81, 83 e 84 e contenente l’indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati da “A” a “C” alla presente legge;

d) una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e caratteristiche tecniche delle strutture di cui agli articoli 71, 73, e 77, indicati negli allegati da “D” a “F” alla presente legge;

e) la notifica igienico-sanitaria (NIA) resa ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 3160 (Linee guida applicative del Regolamento 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari), in caso di somministrazione di alimenti e bevande;

f) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo della struttura ricettiva, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 62.

3. In caso di esercizio di una casa per ferie, è allegata una dichiarazione da cui risulta che la struttura ospita esclusivamente assistiti, associati, dipendenti e loro familiari, dell’ente, associazione, cooperativa o azienda da cui è gestita ovvero da enti, associazioni cooperative e aziende per le medesime finalità.

4. La SCIA è inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale 3/2002 e al decreto legislativo 59/2010.

5. L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.

6. Il Comune provvede ad acquisire d’ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

7. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990.

8. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione della struttura ricettiva.”.

 

Art. 55 - Inserimento dell’articolo 56 bis nella legge regionale 2/2002

1. Dopo l’articolo 56 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

“Art. 56 bis - Requisiti per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L’esercizio di strutture ricettive turistiche congiuntamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove rivolta al pubblico, è consentito a chi è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010, fermo restando quanto previsto dall’articolo 88.”.

 

Art. 56 - Sostituzione dell’articolo 57 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 57 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 57 - Aggiornamento della classificazione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 56, comma 8, il mantenimento dei requisiti della struttura indicati nella scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi di cui all’articolo 56, comma 2, lettera c), ai fini della classificazione, è soggetto a verifica periodica e ad aggiornamento ogni cinque anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il titolare o gestore delle strutture ricettive invia al Comune territorialmente competente la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su moduli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive e forniti dal Comune territorialmente competente stesso, entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data di inizio attività indicata nella SCIA.

3. Qualora la struttura ricettiva sia già stata classificata alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4  (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), la verifica periodica e l’aggiornamento della classificazione decorrono dalla data di adozione dell’ultimo provvedimento di classificazione da parte del Comune.”.”

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