Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

Art. 44 - Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale 2/2002

1. L’articolo 25 della legge regionale 2/2002, è sostituito dal seguente:

“Art. 25 - Competenze

1. I Comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite in materia di strutture ricettive turistiche e di agenzie di viaggio e turismo, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi concernenti l’esercizio delle attività, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3  (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e dal decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 206  (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3):

a) gestiscono le procedure e le formalità relative all’avvio ed esercizio delle attività disciplinate nei titoli III, IV e V;

b) svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo e di stabilimenti balneari;

c) provvedono alla raccolta dei dati statistici relativi ai flussi turistici ai fini e con le modalità di cui all’articolo 94;

d) provvedono alla gestione di aree attrezzate a supporto del turismo itinerante ai fini e con le modalità di cui all’articolo 107;

e) istituiscono punti informativi denominati “TurismoFVG” con lo scopo di fornire informazioni turistiche, offrire tutela e accoglienza al turista, in collaborazione con gli Uffici di informazione e accoglienza turistica di cui all’articolo 24.

2. I Comuni svolgono:

a) attività di promozione turistica delle località situate nel territorio di competenza;

b) attività di promozione e di gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, mediante la partecipazione alle società d’area di cui all’articolo 7;

c) promozione e commercializzazione dell’offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all’articolo 36.”.”

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