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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 3 (Funzioni delle Province) — 1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) l'approvazione e l'attuazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi esistenti;
b) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizi degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
c) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, compresa la fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 164 del 2000, non riservate alle competenze di altri enti;
d) tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione ed in particolare le funzioni di cui all'articolo 1, comma 56, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);
e) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
f) la promozione di accordi con le imprese di distribuzione di energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione degli edifici e l'esercizio coordinato delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 164 del 2000;
g) la realizzazione di un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti, anche attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i Comuni;
h) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative.”
Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di effettiva decorrenza di esercizio delle funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16 della L.R. 30/07/2015, n. 13.
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