Il testo della lett. d) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. n. 44 del 1995, come sostituito dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 21 - Dotazione finanziaria dell'ARPA

1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:

omissis

d) finanziamento finalizzati ad investimenti destinati prevalentemente alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, ed alla eventuale sostituzione di beni ed attrezzature trasferiti all'ARPA, o, comunque, a disposizione della stessa;

omissis».

Dalla redazione