Punto abrogato dalla Delib. Ass. Leg. del 05/02/2009 n.208. Il punto 6.1 così recitava: “1. I nuovi impianti con GPL o metano o entrambi e gli impianti esistenti che si intendono modificare con l'aggiunta di GPL o di metano o di entrambi devono rispettare una distanza non inferiore a km otto, calcolata secondo le disposizioni del punto 5.2, rispetto al più vicino punto di vendita erogante il medesimo carburante o dalla prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia già in corso il procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione o modifica. La distanza è ridotta a km cinque qualora le suddette operazioni riguardano localizzazioni in comuni capoluogo di Provincia, in comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e in comuni confinanti con la Città di Bologna.”

Dalla redazione