Punto abrogato dalla Delib. Ass. Leg. del 05/02/2009 n.208. Il punto 5.6 così recitava: “1. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento devono avere, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non inferiore a mq trenta in pianura e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 114/98. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.

2. Gli impianti già autorizzati che intendono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento devono installare, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) di superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 114/98. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.

3. I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente norma, possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento a condizione che abbiano una superficie netta di vendita per gli esercizi commerciali o i pubblici esercizi non inferiore a mq trenta e non superiore, per gli esercizi di vicinato, a quella di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 114/98. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.

4. In tutti i casi di cui sopra devono essere rispettati i criteri relativi alle distanze, superfici ed indici di edificabilità di cui ai punti precedenti.

5. Qualora l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici esercizi, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Comune anche in deroga ai contingenti dei singoli piani di settore.”

Dalla redazione