Articolo abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 08/08/2016, n. 22, così recitava:

“Art. 60 - Albo regionale dei collaudatori

1. È istituito, presso l'assessorato ai lavori pubblici, l'albo regionale dei collaudatori dei lavori pubblici.

2. I requisiti professionali per accedere all'albo regionale dei collaudatori e svolgere l'attività di collaudatore tecnico-amministrativo degli appalti pubblici regionali, le modalità di nomina, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo o, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione, sono definiti dalla Giunta regionale, sentiti gli ordini e i collegi professionali, in conformità ai principi fissati a livello statale.

3. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di formazione e tenuta dell'albo regionale dei collaudatori, nonché le forme di pubblicità del medesimo albo.

4. La mancata iscrizione all'albo di cui al comma 1 non impedisce ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività di essere nominati collaudatori. In questo caso, tuttavia, il provvedimento di nomina deve adeguatamente motivare, in relazione allo specifico profilo curriculare posseduto, sulla scelta effettuata.”

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