Lettera modificata dall’art. 1, comma 10, della L.R. 27/12/2016, n. 46 e, successivamente, abrogata dall’art. 3, comma 2, della L.R. 02/07/2020, n. 10, così recitava:

“b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso prevalente degli edifici interessati in misura superiore al 50 per cento da computarsi sulla superficie originaria dell’edificio da demolire; non è ammessa alcuna variante che comporti la riduzione della suindicata percentuale della destinazione d’uso originaria;”

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