Articolo sostituito dall’art. 10, della L.R. 03/12/2012, n. 25; modificato dall'art. 33, comma 1, della L.R. 08/08/2013, n. 18; dall'art. 15, comma 1, della L.R. 27/01/2015, n. 4; dall’art. 1, comma 1, della L.R. 30/12/2016, n. 33 e, successivamente, abrogato dall’art. 15, comma 1, della L.R. 29/06/2018, n. 11, così recitava:

“Art. 10 - Validità temporale

1. La presente disciplina ha una validità temporale fino al 31 dicembre 2018.

2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso al 31.12.2011 e in fase di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge.”

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