Articolo abrogato dalla L.R. del 21/11/2001 n.40. L'articolo 20 così recitava: "1. Il contributo di cui ai precedenti articoli è revocato con le stesse modalità di concessione e le somme devono essere restituite, maggiorate degli interessi legali, quando:

a) il beneficiario risulta sprovvisto della autorizzazione comunale o è cancellato dall'elenco degli operatori agrituristici nel corso del contributo;

b) l'iniziativa finanziaria non è conforme al progetto presentato e/o non è stata conclusa entro il termine indicato nell'atto di concessione senza giustificato motivo;

c) i locali ristrutturati sono stati utilizzati per altri fini prima che sia trascorso il vincolo decennale di destinazione;

d) il fabbricato oggetto di contributo o parte di esso è stato alienato prima che sia trascorso il vincolo decennale di destinazione, esclusa l'ipotesi in cui l'acquirente, in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, assuma formalmente l'impegno a proseguire l'attività agrituristica per il residuo arco temporale;

e) sono accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa."

Dalla redazione