Articolo sostituito dall’art. 5, comma 1, della L.R. 11/09/2017, n. 21 e, successivamente, abrogato dall’art. 31, comma 1, della L.R. 22/11/2018, n. 38.

Ai sensi dell'art. 42, L.R. 22/11/2018, n. 38, la modifica si applica anche ai procedimenti pendenti.

In seguito la Sent. Corte Cost. 15/04/2019, n. 86 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, della L.R. 11/09/2017, n. 21, nella parte in cui ha sostituito i commi 1, 2 e 4 del presente articolo.

L’articolo così recitava:

"Art. 5 - Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 si applicano gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra che rispettino le specifiche tecniche contenute nell’allegato 2 del D. Lgs. n. 28/2011, le prescrizioni del parag. 2.2.2 dell’appendice A del PIEAR vigente, nonché le seguenti condizioni:

a) siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria che va misurata tra i punti più vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici;

b) il rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile non sia inferiore ad 1/10;

c) la distanza minima dalle strade (calcolata dalla recinzione perimetrale dell’impianto) sia:

1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;

2) 100 metri dalle strade provinciali;

3) 70 metri dalle strade comunali.

d) la superficie interessata dall’intervento deve essere delimitata da schermature verdi, utilizzando specie autoctone;

e) tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;

f) le recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica posta a 25 cm da terra al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna;

g) la nuova viabilità di accesso prevista deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;

h) che non siano ubicati in aree e siti di cui al parag. 2.2.2 dell’appendice A del PIEAR vigente nonché nelle aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed archeologico dell’allegato D) della presente legge.

2. Il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni previste dal presente articolo comporta l’applicazione dell’Autorizzazione Unica”.

3. La costruzione e l’esercizio di nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso territorio comunale, proposti da un soggetto già titolare di altra o altre autorizzazioni ottenute tramite P.A.S. o che siano riconducibili allo stesso centro decisionale, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata tra loro e con quella dell’impianto/i già autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200 kW, saranno assoggettati al rilascio dell’autorizzazione unica.

4. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 Kw."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino