Articolo aggiunto dall’art. 7, comma 1, della L.R. 11/09/2017, n. 21 e, successivamente, abrogato dall’art. 33, comma 1, della L.R. 22/11/2018, n. 38.

In seguito la Sent. Corte Cost. 15/04/2019, n. 86 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, della L.R. 11/09/2017, n. 21, nella parte in cui ha inserito i commi 1 e 2 del presente articolo.

L’articolo così recitava:

"Art. 6-bis - Disciplina per l’installazione degli impianti con potenza nominale inferiori alla tabella A) dell’art. 12 comma 5 del D. Lgs n. 387/2003

1. Fatte salve le competenze in materia di legislazione esclusiva di cui agli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, al fine di conciliare e garantire le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, per l’installazione degli impianti con potenza nominale inferiori alle soglie indicate nella tabella A) dell’art. 12 comma 5 del D.lgs 387/2003, fermo restando quanto richiesto dall’art. 6 del D. Lgs n. 28/2011, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1) Impianti eolici:

a) La dimensione massima dei generatori per impianti <60 kW deve essere: diametro del rotore <=40 m e altezza torre <=50 m;

b) La distanza minima dei generatori deve essere pari a almeno sei volte il diametro del generatore già presente nel territorio o comunque già autorizzato;

c) Il lotto minimo per impianti con potenza complessiva <60kw deve essere =10000mq;

d) La disposizione dei generatori deve avvenire in linea, anche su più file, rispetto ad altri generatori già presenti o comunque già autorizzati;

e) La distanza minima del generatore dalle strade deve essere:

1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;

2) 100 metri dalle strade provinciali;

3) 70 metri dalle strade comunali.

f) La distanza minima del generatore dai fabbricati deve essere 300 m dai fabbricati;

g) La distanza minima del generatore dai confini di proprietà deve essere superiore al raggio del generatore ovvero dal punto più estremo di sorvolo degli elementi rotanti.

2) Impianti fotovoltaici:

a) Rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile non inferiore ad 1/10;

b) Distanza minima dalle strade (calcolata dalla recinzione perimetrale dell’impianto):

1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;

2) 100 metri dalle strade provinciali;

3) 70 metri dalle strade comunali.

c) la superficie interessata dall’intervento deve essere delimitata da schermature verdi utilizzando specie autoctone;

d) tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;

e) le recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica posta a 25 cm da terra al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna;

f) con la nuova viabilità di accesso prevista deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo.

3) Impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici:

a) devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. La superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.

2. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200kW.

3. Qualora più impianti di cui al comma 1 sono riconducibili ad un unico centro decisionale devono essere considerati un unico impianto per cui devono rispettare le condizioni di cui agli artt. 5 e 6."

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