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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 14 (Recupero degli insediamenti abusivi) — 1. I Comuni, entro il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dovranno obbligatoriamente approvare la disciplina per il recupero urbanistico degli insediamenti edilizi abusivi perimetrati in ottemperanza ai criteri stabiliti dall’articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, approvando le varianti di cui agli articoli 10, 11 e 12 della medesima legge regionale e classificando le aree perimetrate come zone omogenee di tipo B e C di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, in base alle caratteristiche dell’insediamento stesso.
1-bis. Relativamente agli interventi di cui agli articoli 2 e 3, qualora il richiedente abbia inoltrato richiesta di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003, per il fabbricato o parte dello stesso per il quale intende fruire delle agevolazioni di cui agli articoli soprarichiamati e l’Amministrazione comunale non abbia ancora rilasciato la concessione in sanatoria, il Comune provvede nel termine perentorio di sessanta giorni a completare l’istruttoria della richiesta di concessione. Durante tale fase, i termini della DIA sono sospesi.
1-ter. Al fine di promuovere e rilanciare l’edilizia ricettivo-complementare e l’edilizia turistico-residenziale, in via straordinaria e fino alla data di scadenza della presente legge, anche nelle zone perimetrate ai sensi della legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, nonché in quelle di cui alla legge regionale 11 novembre 2004, n. 25, possono essere approvate strutture alberghiere, ricettive e di case-vacanza, mediante piani planovolumetrici, corredati di precise disposizioni volumetriche, tipologiche, formali, costruttive, comprensivi della verifica dei parametri urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e con il limite volumetrico di 2,0 mc/mq. Tali interventi devono essere valutati ed approvati previa convocazione di conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, alla quale partecipano tutti gli enti ed organi interessati previsti dalle normative in materia e dalle procedure di cui alla legge regionale 11 giugno 1999, n. 17.
1-quater. Gli interventi edilizi di cui al comma precedente, ove riportino l’esito favorevole della conferenza di servizi, sono attuati mediante la presentazione di DIA.
1-quinquies. È consentita l’edificazione di residenze nelle aree perimetrate ai sensi della legge n. 47/1985, come attuata dalle leggi regionali n. 17/1985 e n. 25/2004, con limite volumetrico territoriale di 0,5 mc/mq, fermi restando il rispetto degli standard di cui al DM 1444/1968 e l’esclusione della monetizzazione.”
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