La Sent. Corte Cost. 21/12/2016, n. 282 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo.

In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall’art. 12, comma 1, della L.R. 03/05/2018, n. 8, così recitava:

“Art. 6 - (Interventi soggetti a SCIA)

1. Sono subordinati alla presentazione della SCIA gli interventi non riconducibili all’attività edilizia libera di cui all’articolo 4 o alla CIL di cui all’articolo 5 ovvero al permesso di costruire, e in particolare:

a) gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che riguardano le parti strutturali dell’edificio ovvero comportano la modifica della sagoma o degli altri parametri dell’edificio sul quale si interviene;

b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia;

d) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;

e) le varianti a permesso di costruire di cui all’articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001;

f) l’installazione di cabine elettriche, del gas o similari su suolo privato;

g) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;

h) il recupero e il risanamento di aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;

i) i movimenti di terra significativi, che alterano in modo sostanziale e definitivo lo stato originario dei luoghi;

l) la realizzazione di autorimesse pertinenziali ai piani terra dei fabbricati o interrate, nei casi di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);

m) la realizzazione di impianti sportivi che non comportano la creazione di volumi e superfici edificate;

n) l’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .

2. [Sono altresì realizzabili mediante SCIA gli interventi di cui all’articolo 22, comma 3, del d.p.r. 380/2001.]

3. È comunque fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire.”

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