Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 25/06/2013, n. 16, così recitava:

“Art. 31 - (Indirizzi regionali)

1. La Giunta regionale sentita la competente Commissione assembleare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva indirizzi attuativi delle disposizioni normative vigenti volte ad assicurare uniformità nell’adozione degli atti di competenza comunale inerenti le concessioni demaniali marittime.

2. Sino all’adozione degli indirizzi di cui al comma 1 e comunque non oltre l’entrata in vigore della normativa statale attuativa dell’articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010) sono prorogate le concessioni demaniali marittime previste dal presente articolo che scadono al 31 dicembre 2012.”

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