Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 09/01/2006 n. 5. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:

"Art. 190. Provvedimenti del giudice delegato.

1. Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.

2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame."

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