Articolo abrogato dall’art. 88, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

“Art. 229. - Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare

Se non si trovano i beni mobili che la moglie e i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell’articolo precedente, essi possono ripeterne il valore, provandone l’ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per altra causa non imputabile al marito.”

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