Articolo abrogato dall’art. 77, della L. 19/05/1975, n. 151.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 19/01/1987, n. 6 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 nella parte in cui non prevedeva la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunciata senza che fosse addebitabile all’uno o all’altro dei coniugi.

L’articolo così recitava:

“Art. 202. - Casi di separazione

La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. È inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito.

Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare la separazione della dote.

La separazione stragiudiziale è nulla.”

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