Articolo inserito dall’art. 4, della L. 05/06/1967, n. 431 e, successivamente, abrogato dall’art. 67, della L. 04/05/1983, n. 184, così recitava:

“Art. 314/2. - Requisiti degli adottanti

La adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L’età degli adottanti deve superare di almeno venti e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.”

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