Articolo inserito dall’art. 4, della L. 05/06/1967, n. 431 e, successivamente, abrogato dall’art. 67, della L. 04/05/1983, n. 184, così recitava:

Art. 314/20. - Affidamento preadottivo

La domanda per adottare con adozione speciale un minore per il quale è diventata definitiva la dichiarazione di adottabilità, deve essere presentata da entrambi i coniugi richiedenti al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. La domanda può fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare.

Il tribunale per i minorenni, previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 314/2, anche nel caso di più domande da esaminare comparativamente, nell’interesse preminente del minore, sentito il pubblico ministero e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l’affidamento preadottivo e ne determina le modalità.

Il provvedimento dell’affidamento preadottivo è pronunciato dal tribunale in camera di consiglio ed è trascritto entro tre giorni dalla pronuncia sul registro di cui all’articolo 314/15.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati.”

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