Il D.L. del 31/12/1996 n. 669 (L. del 28/02/1997 n. 30) ha disposto che il creditore non ha diritto di procedere né possono essere posti in essere atti esecutivi contro le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici prima di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine entro il quale le amministrazioni e gli enti devono completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali.

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