Articolo abrogato dalla L. del 11/08/1973 n. 533. L’articolo 456 così recitava: “Art. 456. - (Pronuncia dei consulenti tecnici) - I consulenti tecnici decidono secondo equità.

Il lodo deve essere depositato, a pena di nullità, nel termine di cui all’articolo precedente, nella cancelleria dell’ufficio al quale appartiene il giudice che ha rimesso la decisione ai consulenti, ed è dichiarato esecutivo con decreto del pretore o del presidente del tribunale.

Contro il decreto che nega l’esecutorietà è ammesso reclamo mediante ricorso a norma dell’articolo 825 ultimo comma al presidente della sezione della corte d’appello indicata nell’articolo 450.”

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