Articolo aggiunto dal D. Leg.vo del 02/02/2006 n. 40 e successivamente abrogato dalla L. del 18/06/2009 n. 69. L’articolo 366-bis così recitava: “Art. 366-bis. - (Formulazione dei motivi) Nei casi previsti dall’articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’articolo 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.”

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