Ai sensi dell’articolo 54-ter, comma 1, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27) al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 31 dicembre 2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui al presente articolo, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

La Sent. Corte Cost. 04/04/2022, n. 87 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del D.L. 28/10/2020, n. 137 (L. 18/12/2020, n. 176), nella parte in cui prevede che è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui al presente articolo, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 al 25 dicembre 2020.

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