Articolo abrogato dalla L. 20/02/1958, n. 75, così recitava:

"Art. 534. (Sfruttamento di prostitute) — Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila."

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