Articolo prima inserito dal D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51 e poi abrogato dal D. Leg.vo 07/09/2012, n. 155, così recitava:

"Art. 48-quinquies. - Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate

In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata.

Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti."

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